PRINCIPALI NOVITA'
LEGGE DI BILANCIO 2018
I contenuti di Argilla IUS sono stati aggiornati alle principali novità di interesse notarile introdotte dalla l. 27 dicembre 2017 n. 205 (c.d. Legge di Bilancio 2018), e, precisamente, alle novità introdotte dall'art. 1:
- comma 87, lett. a), il quale ha modificato l'art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986, disponendo che l'interpretazione dell'atto presentato alla registrazione deve essere effettuata "sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati";
- comma 88, il quale, aggiungendo due commi all'art. 20 l. n. 10 del 1977, ha normativamente sancito l'applicabilità alle cessioni di aree e di opere a scomputo dei contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione del regime di cui all'art. 32, comma 2, d.P.R. n. 601 del 1973;
- comma 119, il quale ha attribuito al giovane imprenditore agricolo che abbia stipulato il contratto di affiancamento disciplinato dalla medesima disposizione un diritto di prelazione con le modalità di cui all'art. 8 l. n. 590 del 1965, "in caso di vendita" (non è precisato se dell'intera azienda oggetto del contratto o anche di un singolo appezzamento di terreno facente parte di essa) "per i sei mesi successivi alla conclusione del contratto" (rectius: alla cessazione del rapporto contrattuale);
- comma 120, il quale equipara - "[n]el periodo di affiancamento" - il giovane imprenditore agricolo che abbia stipulato il contratto di cui al precedente comma 119, "all'imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99";
- comma 443, il quale aggiungendo il comma 6 bis all'art. 4 bis, l. n. 247 del 2012, ha sancito che le società tra avvocati, in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere e inserire nella loro denominazione sociale l'indicazione "società tra avvocati";
- comma 936, lett. b), il quale, aggiungendo il comma 2 all'art. 2542 cod. civ., ha sancito che "l'amministrazione della società deve essere affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all'articolo 2519, secondo comma, si applica disposizione prevista dall'articolo 2383, secondo comma",
con la conseguenza che:
° le società cooperative non possono essere amministrate da un amministratore unico;
° le cooperative regolate dalle norme sulle s.r.l. non possono scegliere un regime di amministrazione pluripersonale non collegiale;
° gli amministratori, anche nelle società cooperative regolate dalle norme sulle s.r.l., non possono durare in carica più di tre esercizi;
- commi 997-998, i quali hanno riaperto i termini per la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni sociali.
Si segnala che la Legge di Bilancio non ha prorogato il termine del 31 dicembre 2017, di cui all'art. 1, comma 56, l. n. 208 del 2015, relativo alla detraibilità, ai fini delle imposte sui redditi, del 50% dell'I.V.A. nel caso di acquisto di immobili residenziali di classe energetica A e B.
DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)
Sono stati inseriti i seguenti modelli riguardanti le Disposizioni anticipate di trattamento (DAT), di cui all'art. 6 l. n. 219 del 2017:
- Disposizioni anticipate di trattamento
- Rinnovo disposizioni anticipate di trattamento
- Modifica disposizioni anticipate di trattamento
- Revoca disposizioni anticipate di trattamento
- Nomina fiduciario
- Revoca ed eventuale nuova nomina fiduciario
- Accettazione incarico di fiduciario
CODICE DEL TERZO SETTORE
In forza dell'art. 104, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017 (c.d. Codice del terzo settore), a decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino all’entrata in vigore delle disposizioni del titolo X del citato codice, per le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte nei relativi registri, si applicano alcune disposizioni, espressamente previste dallo stesso art. 104, comma 1, tra cui, l'art. 82 del ripetuto codice, relativo, tra l'altro, ad agevolazioni in materia di imposte indirette.