"SPECIALE CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA"
(d.lgs. n. 14 del 2019)
PRINCIPALI NOVITA'
MODELLI ATTI IMMOBILIARI
Gli artt. 389-391 del "Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza" (d.lgs. n. 14 del 2019) integrano o modificano il d.lgs. 122 del 2005 (recante norme a tutela degli acquirenti di immobili da costruire).
Le disposizioni novellate sono applicabili ai contratti relativi a edifici per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato a partire dal 17 marzo 2019 (art. 5, comma 1 ter, d.lgs. n. 122 del 2005).
Con riferimento a tali fattispecie:
- il contratto preliminare:
° dovrà essere stipulato, a pena di nullità, nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata;
° dovrà contenere gli estremi identificativi della fideiussione di cui all’art. 3 d.lgs. n. 122 del 2005 e dell’assicurazione di cui al successivo art. 4, nonché l’attestazione da parte del notaio della loro conformità ai modelli standard di cui infra;
- la fideiussione di cui all’art. 3 d.lgs. n. 122 del 2005:
° potrà essere rilasciata solo da banche e assicurazioni;
° dovrà essere predisposta in conformità ad apposito modello standard approvato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
° sarà escutibile dall’acquirente non soltanto nel caso di situazione di crisi del costruttore ma anche nel caso di mancata consegna della polizza assicurativa di cui all’art. 4 d.lgs. n. 122 del 2005 (in tal caso, infatti, qualora il notaio incaricato della stipula del contratto definitivo attesti di non aver ricevuto la polizza assicurativa, l’acquirente potrà recedere dal contratto preliminare);
° perderà efficacia nel momento in cui il fideiussore avrà ricevuto dal costruttore una copia del contratto definitivo contenente gli estremi della polizza assicurativa decennale e l’attestazione da parte del notaio della sua conformità al decreto ministeriale;
- la polizza assicurativa di cui all’art. 4 d.lgs. n. 122 del 2005:
° dovrà essere predisposta in conformità ad apposito modello standard approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell’economia e delle finanze;
° dovrà essere consegnata, a pena di nullità, al momento della stipula del contratto definitivo.
Sono stati, conseguentemente, modificati i seguenti modelli:
- Vendita
- Vendita (preliminare costruttori)
MODELLI ATTI COMMERCIALE
Gli artt. 375 e 377 del "Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza" (d.lgs. n. 14 del 2019), in vigore dal 16 marzo 2019 (art. 389, comma 2), hanno modificato alcune disposizioni del codice civile sulla governance societaria.
In primo luogo, il legislatore ha emendato l'art. 2086 cod. civ., il quale viene ora intitolato "Gestione dell'impresa" e a cui viene aggiunto un secondo comma che – tra l'altro, "in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale" – impone all'impresa individuale o collettiva di "istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa" stessa.
Secondariamente, il legislatore ha modificato gli artt. 2257 e 2475 cod. civ., aggiungendovi un periodo di apertura ricalcato sul previgente comma 1 dell'art. 2380 bis ma arricchito dal riferimento ai nuovi obblighi recati dal citato art. 2086 (e analogo intervento è stato effettuato anche nello stesso art. 2380 bis e nell'art. 2409 novies cod. civ.).
Da tali modifiche segue che la nozione di "gestione" – la quale fino a oggi si confondeva con quella di "amministrazione" – della società ha acquistato una portata autonoma rispetto a quest'ultima: precisamente, mentre la prima concerne l'assunzione dell'assetto imposto dal più volte citato art. 2086 cod. civ., la seconda riguarda il compimento delle operazioni (e degli atti negoziali) necessari per l'attuazione dell'oggetto sociale.
Assumendo questa prospettiva, l'incipit di tutte le norme novellate in materia di amministrazione societaria deve essere letto scindendo il relativo precetto in due frammenti, nel primo soltanto dei quali trova posto l'avverbio "esclusivamente"; in altri termini, si ritiene che il primo frammento normativo di cui si discorre attribuisca agli amministratori la responsabilità esclusiva della sola "gestione" sociale (nella nozione introdotta dall'art. 2086 cod. civ.), mentre il secondo ribadisce che l'"amministrazione" della società spetta agli stessi amministratori, ma – deve intendersi – secondo le regole proprie del tipo (e, dunque, in via esclusiva solo se così preteso da tali regole).
Ciò consente di salvare le norme della s.r.l. che ammettono l'attribuzione di diritti amministrativi in capo a singoli soci (diritti particolari) o all'assemblea, divenendo tale attribuzione preclusa unicamente per ciò che riguarda i poteri di "gestione" (una conseguenza, invero, di poco momento, posto che, nella prassi, non risulta che vi sia una siffatta esigenza).
Rimane da chiarire come risolvere il dissidio tra amministratori sulla "gestione" in caso di amministrazione congiuntiva: non potendosi interpellare i soci non amministratori ex art. 2257 cod. civ., non resterà che invocare l'intervento dell'autorità giudiziaria, sul modello di quanto previsto dall'art. 2287, comma 3, cod. civ., da ritenersi espressione di un principio generale immanente dell'ordinamento.
Per la ricostruzione che precede, v. DAMASCELLI, TASSINARI, Crisi di impresa, la riforma non stravolge la governance, in IlSole24Ore 2 marzo 2019 e, adesivamente, PETRELLI, in un commento postato sulla pagina Facebook dal medesimo curata; per una prospettiva parzialmente diversa, v. BUSANI, La riforma della crisi d'impresa riscrive il ruolo del soci della srl, in IlSole24ore 19 febbraio 2019, secondo il quale il principio espresso nel nuovo art. 2086 cod. civ. è da intendersi nel senso "che tutti coloro i quali concorrano a formare le decisioni gestorie della Srl (eventualmente anche i soci) abbiano il dovere di prestare la loro opera al fine di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa".
Conseguentemente i modelli di:
- Atti costitutivi di Società di Persone
- Atti costitutivi e Statuti di Società di Capitali
- Atti costitutivi e Statuti di Società Cooperative
sono statti modificati mediante:
- l'introduzione di un autonomo articolo sulla "Gestione della società";
- un generale adeguamento alle nuove disposizioni degli articoli sulla governance
Viceversa, non ha determinato modifiche sui modelli di Argilla IUS la novella dell'art. 2477 cod. civ. (disposta dall'art. 379 del predetto Codice, anch'essa in vigore dal 16 marzo 2019), in quanto gli articoli degli statuti di s.r.l. in tema di organo di controllo risultano coerenti con la nuova disposizione.