Aggiornamento n. 61
PRINCIPALI NOVITA'
Si segnala, tra l'altro:
MODELLI
MODELLI ATTI COMMERCIALI
Inizia la pubblicazione dei modelli relativi alle trasformazioni eterogenee.
Con il presente aggiornamento, sono stati inseriti in Argilla IUS i modelli di:
* trasformazione eterogenea da comunione d'azienda in società;
* trasformazione eterogenea da società in comunione d'azienda;
(12 modelli aggiunti)
MODELLI ATTI SUCCESSORI
Su richiesta di un utente, sono stati inseriti i seguenti modelli:
* rinuncia all'azione di riduzione;
* rinuncia all'azione di restituzione verso terzi;
(2 modelli aggiunti)
MODELLI ATTI IMMOBILIARI
Sono stati inseriti i seguenti modelli in materia di contratto a favore di terzo:
* dichiarazione di voler profittare della stipulazione;
* rifiuto del terzo alla stipulazione in suo favore;
* revoca della stipulazione;
* modifica della stipulazione;
(4 modelli aggiunti)
Inoltre, su richiesta di un utente, le opzioni concernenti il trattamento fiscale del trasferimento assoggettato a I.V.A. di beni strumentali sono state arricchite di una presa d'atto dell'orientamento inaugurato da Cass. Civ., V, 16 marzo 2022 n. 8511 (ord.), e confermato da Cass. Civ., V, 14 dicembre 2023 n. 35055 (assoggettabilità ad accertamento di maggior valore del bene rispetto al prezzo dichiarato ai fini delle imposte ipotecarie e catastali).
(42 opzioni modificate; 42 note aggiunte; 84 note soppresse)
Inoltre, i contenuti di Argilla IUS sono stati aggiornati al fine di tenere conto di quanto segue:
NORMATIVA
D.l. n. 69 del 2024, convertito con modificazioni dalla l. n. 105 del 2024 (c.d. "salva casa")
La normativa in oggetto ha modificato e integrato il d.P.R. n. 380 del 2001 introducendo, in particolare:
- l'art. 36 bis, il quale consente di ottenere un titolo in sanatoria in caso di parziali difformità dal permesso di costruire e di variazioni essenziali;
- l'art. 34 ter, il quale consente di regolarizzare interventi realizzati come varianti in corso d'opera, quando il titolo abilitativo sia stato rilasciato anteriormente alla legge Bucalossi.
(3 opzioni aggiunte)
GIURISPRUDENZA
DIRITTO CIVILE
Cass. Civ., III, 19 febbraio 2024 n. 4357
In un atto di donazione di immobile, l'obbligazione assunta dal donatario nei confronti dei donanti, avente a oggetto la concessione dell'immobile in godimento per tutta la vita degli stessi non è opponibile all'aggiudicatario del bene, non potendo rientrare tra i diritti reali.
(8 commenti modificati)
Cass. Civ., III, 27 marzo 2024 n. 8342
Il diritto di prelazione e riscatto agrario, di cui all'art. 8 l n. 590 del 1965, spetta anche in relazione al fondo destinato all'attività di raccolta del legame nella sua porzione boschiva, perchè la silvicoltura costituisce una forma di coltivazione da intendersi come cura del bosco, che, se non trattato come bene intangibile, è destinato a produrre frutti e servizi di natura agricola.
(1 commento modificato)
Cass. Civ., III, 9 aprile 2024 n. 9570
In caso di una pluralità di confinanti aventi diritto di prelazione, nessuno dei quali goda dei summenzionati titoli preferenziali, non trova applicazione il criterio della libera scelta da parte del venditore, ma sarà il giudice a dove accordare la prevalenza in base alla maggiore o minore attitudine a realizzare l'obbiettivo per la qual la prelazione è stabilita, ossia l'ampliamento delle dimensioni territoriali dell'azienda diretto-coltivatrice che meglio realizzi le esigenze di ricomposizione fondiaria, di sviluppo aziendale e di costituzione di unità produttive efficienti sotto il profilo tecnico ed economico.
(1 commento modificato)
Cass. Civ., III, 18 aprile 2024 n. 10585
In tema di credi in titolarità del de cuius, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il debitore chieda l'intervento di quest'ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti.
(1 commento aggiunto)
Cass. Civ., II, 10 maggio 2024 n. 12881
Il contratto di cessione di cubatura è un atto immediatamente traslativo di un diritto edificatorio di natura non reale a contenuto patrimoniale, non richiedente la forma scritta e trascrivibile ex art. 2643, n. 2 bis, cod. civ.. In tale ottica, il rilascio del permesso di costruire non costituisce un elemento che concorre al trasferimento della cubatura, ma alla sua fruibilità, in conformità alle prescrizione urbanistiche ed edilizie alle quali il cessionario dovrà ispirarsi mediante la presentazione di un progetto edificatorio suscettibile di assenso, perché rispondente.
(1 commento modificato)
Cass. Civ., II, 12 giugno 2024 n. 16329
La donazione indiretta dell'immobile è configurabile solo quando il donante sostiene l'intero costo del bene ed intende beneficiare un altro soggetto mediante l'intestazione dell'immobile a quest'ultimo. Se invece il donante paga soltanto una parte del prezzo del bene, la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità dell'attribuzione liberale e non integra una donazione indiretta dell'immobile stesso.
(3 commenti modificati)
Cass. Civ., II, 21 giugno 2024 n. 17198
In presenza di un testamento che istituisca alcuni eredi nella quota di legittima e altri nella disponibile, l'obbligo di collazione deve essere rispettato anche nel caso in cui il valore del bene donato al legittimario istituito nella sola quota di legittima, superi il valore della quota stessa.
(2 commenti modificati)
DIRITTO COMMERCIALE
Cass. Civ., I, 6 maggio 2024 n. 12156
L'iscrizione della dichiarazione degli amministratori con cui accertano la sussistenza di una causa legale di scioglimento della società o della delibera assembleare che delibera lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2484, comma 3, cod. civ., ha efficacia costitutiva dello scioglimento stesso.
(1 commento modificato)
DIRITTO TRIBUTARIO
Cass. Civ., V, 22 febbraio 2024 n. 4754
In tema di imposta di registro, negli atti societari soggetti all'imposizione fiscale prevista ex art. 4, lett. a), della tariffa I allegata al TUR, rientrano esclusivamente quelli che sono espressione della volontà assembleare; non vi rientra, pertanto, l'atto di rinuncia al finanziamento sottoscritto dal singolo socio, restando irrilevante la finalità di evitare la riduzione del capitale e il conseguente futuro aumento dello stesso.
Cass. Civ., V, 23 febbraio 2024 n. 4858,
Cass. Civ., V, 23 febbraio 2024 n. 4871,
Cass. Civ., V, 23 febbraio 2024 n. 4878,
Cass. Civ., V, 23 febbraio 2024 n. 4884
Ai sensi dell'art. 34 d.P.R. 131 del 1986, l'eccedenza di valore dei beni assegnati rispetto alla quota sulla massa comune (c.d. conguaglio) è invariabilmente sottoposta al trattamento tributario della compravendita, non rilevando che i condividenti che ricevono di meno rinunzino - per spirito di liberalità, verso un corrispettivo o a scopo di adempimento - a ricevere una prestazione pecuniaria (di corrispondente ammontare) dai condividenti che ricevono di più, dal momento che la mutevole funzione delle pattuizioni intercorse al riguardo tra i condividenti viene ad essere neutralizzata dalla predeterminazione normativa dell'unicità di trattamento tributario.
(2 commenti modificati)
Cass. Civ., V, 11 aprile 2024 n. 9800
La cessione di un immobile strumentale in corso di ristrutturazione, non potendo essere equiparata alla cessione di un immobile in corso di costruzione, sconta le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale.
(2 commenti modificati)
Corte di Giustizia di primo grado di Caserta, 6 maggio 2024 n. 1699
Al fine di fruire delle agevolazioni di cui al comma 4 bis della nota II bis all'art. 1, comma 1, secondo periodo, Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, è necessario unicamente alienare l'abitazione preposseduta entro un anno dal rogito d'acquisto, senza che sia necessario dichiarare in tale sede la propria intenzione di vendere il precedente immobile.
(18 note modificate)
Cass. Civ., V, 6 maggio 2024 n. 12129
L'alternativa tra edificato e non edificato non ammette un tertium genus, con la conseguenza che la cessione di un edificio, anche laddove le parti abbiano pattuito la demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria, non può essere riqualificata dall'amministrazione finanziaria come cessione del terreno edificabile sottostante, neppure se l'edificio non assorbe integralmente la capacità edificatoria del lotto su cui insiste.
(3 commenti modificati)
Cass. Civ., V, 4 giugno 2024 n. 15592
La cessione, contestuale alla donazione della quota di partecipazione in una società di partecipazione e alla conseguente modifica all'unanimità dei patti sociali, del credito rinveniente da un finanziamento soci vantato dal donatario nei confronti della stessa società, costituisce un'enunciazione imponibile con aliquota proporzionale al 3%, ai sensi dell'art. 22 d.P.R. 131 del 1986.
(1 commento aggiunto)
Cass. Civ., V, 5 giugno 2024 n. 15714
L'enunciazione in un verbale assembleare di aumento di capitale di un finanziamento soci concluso in forma orale, il cui credito viene interamente imputato a capitale, integra una causa di non imponibilità, ai sensi dell'art. 22, comma 2, d.P.R. 131 del 1986, in quanto gli effetti della disposizione enunciata cessano nel medesimo atto contenente l'enunciazione.
(1 commento modificato)
Cass. Civ., V, 17 giugno 2024 n. 16681
A mezzo del contratto di risoluzione per mutuo consenso la parti pongono in essere un negozio uguale e contrario a quello da risolvere, con la conseguenza che, se il contratto originario era un contratto a effetti reali, si verifica un nuovo trasferimento di ricchezza, espressivo di capacità contributiva e, come tale, tassabile in base alla tariffa propria di tutti i contratti che producono tali effetti.
(1 commento modificato)
PRASSI AMMINISTRATIVA
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13E del 13 giugno 2024
L'Amministrazione finanziaria fornisce taluni chiarimenti sulla disciplina delle plusvalenze risultanti dalle cessioni di immobili interessati da interventi Superbonus, tra cui si segnalano i seguenti:
* "[a]i fini dell'individuazione dei beni potenzialmente idonei a generare", ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. n. 917 del 1986, "una plusvalenza in sede di cessione, [...] in base al tenore letterale della norma":
- "rilevano tutte le tipologie d'immobili che sono state oggetto degli interventi agevolati di cui" all'art. 119 d.l. n. 34 del 2020, convertito dalla l. n. 77 del 2020 (ivi inclusi gli immobili non residenziali);
- è indifferente "che detti interventi siano stati effettuati sull'immobile dal proprietario 'cedente' oppure dagli 'altri aventi diritto' alla detrazione (a titolo di esempio, il conduttore, il comodatario, il familiare convivente, ecc.)";
- poiché la disposizione in questione "non fa alcun riferimento né alle diverse percentuali di detrazione potenzialmente spettanti (ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio), ridotte nel corso del tempo, né alle diverse possibili modalità di fruizione della detrazione (in dichiarazione, tramite opzione per la cessione del credito o per il c.d. 'sconto in fattura') [...] si ritiene che tali circostanze non siano determinanti ai fini della concretizzazione della fattispecie imponibile";
- "non rilev[a] la tipologia d'interventi (trainanti o trainati) effettuati [...]; in altri termini, non occorre, ai fini della verifica della sussistenza del presupposto impositivo di cui alla lettera b-bis) sopra citata, che sulla singola unità immobiliare siano stati effettuati anche interventi trainati, ma è sufficiente la circostanza che siano stati effettuati interventi ammessi al Superbonus sulle parti comuni dell'edificio di cui fa parte";
* la plusvalenza "si consegu[e] solo in relazione alla prima cessione a titolo oneroso [...] e non anche alle eventuali successive cessioni dell'immobile";
* il termine di decorrenza del decennio, dopo il quale l'alienazione non produce plusvalenza, coincide con la "data di conclusione degli interventi" che "è, in linea di principio, comprovata dalle abilitazioni amministrative o dalle comunicazioni richieste dalla normativa urbanistica e dai regolamenti edilizi vigenti";
* "l'irrilevanza delle spese" relative agli interventi ammessi al Superbonus "si verifica nel caso di Superbonus spettante nella misura del 110 per cento, ma non anche nel caso di fruizione dell'agevolazione nelle diverse (e inferiori) misure previste dall'articolo 119 del decreto Rilancio".
(22 commenti modificati)
Risposta dell'Agenzia delle Entrate a interpello n. 156 del 16 luglio 2024
"[N]el caso di vendita con riserva di proprietà, il momento rilevante ai fini della eventuale plusvalenza imponibile" ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 917 del 1986, "è quello in cui si verifica l'effetto traslativo della proprietà dell'immobile oggetto degli interventi agevolati che, come previsto dal[l']articolo 1523 del codice civile coincide con il versamento dell'ultima rata da parte dell'acquirente".
(18 commenti modificati)
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14E del 18 giugno 2024
L'Amministrazione finanziaria - a seguito della proroga disposta con l'art. 3, comma 12 terdecies, d.l. n. 215 del 2023 (c.d. "Decreto Milleproroghe 2024"), convertito con l. n. 18 del 2024 - fornisce taluni chiarimenti in materia di agevolazione "prima casa" under 36, tra cui si segnalano i seguenti:
- "il beneficio non si applica [...] nell'ipotesi in cui il contratto preliminare sia stato stipulato nel 2023, ma registrato nel 2024; ciò a prescindere dalla circostanza che lo stesso sia redatto nella forma di atto pubblico o scrittura privata";
- "l'accesso al beneficio fiscale in esame è consentito anche in caso di stipula di contratto preliminare di acquisto della sola pertinenza, relativa a immobile già acquistato con i benefici 'prima casa'";
- "in presenza dei requisiti normativamente previsti, un soggetto può beneficiare dell'agevolazione 'prima casa under 36' anche laddove il preliminare d'acquisto della prima casa sia stato stipulato (con contratto per persona da nominare) da un terzo".
(18 commenti modificati)
Risposta dell'Agenzia delle Entrate a interpello n. 145 del 4 luglio 2024
In tema di contratto a favore di terzo, qualora il terzo intenda fruire delle agevolazioni prima casa, deve rendere, contestualmente alle dichiarazioni di cui all'art. 1, nota II bis, Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131 del 1986, la dichiarazione di voler profittare della stipulazione in suo favore, rendendo irrevocabile l'acquisto.
(1 commento modificato)
Risposta della Direzione Regionale dell'Abruzzo dell'Agenzia delle Entrate a interpello n. 915-95/2024
L'agevolazione per l'acquisto della c.d. "prima casa" "può essere fruita anche per l'acquisto di un immobile iscritto alla categoria catastale provvisoria F/4", a condizione che:
- a) alla data dell'acquisto, l'immobile "risulti in fase di trasformazione o [...] risultino comunque già formalizzati i provvedimenti edilizi volti alla trasformazione dell'immobile in abitazione classificabile nella categorie catastali da A/2 ad A/7";
- b) l'acquirente dichiari "la propria intenzione di procedere al relativo conseguente accatastamento, all'esito della trasformazione dell'immobile oggetto dell'acquisto in un'unità immobiliare abitativa rientrante fra quelle classificate nelle categorie catastali per le quali, ricorrendone i presupposti, è prevista l'applicazione dell'agevolazione".
(21 commenti modificati)